Art. 1.

      1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Con l'espressione "esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati", deve intendersi che tutti i soggetti che intendono adire l'autorità giudiziaria per questioni di ogni genere, anche patrimoniali, che concernono anche il Servizio sanitario nazionale, devono promuovere le loro azioni dinanzi al giudice ordinario».